Statuto

GENERALITÀ

Art. 1

Con denominazione Tennis Club Salorino è costituita un’associazione, avente sede a Salorino, retta dal presente statuto e dagli art. 60 e segg. C.C.S.

Art. 2

Lo scopo della società è la pratica dello sport del Tennis nel comune di Salorino.

SOCI

Art. 3

La società si compone di:

a) soci attivi,
b) soci juniori,
c) soci studenti,
d) soci contribuenti,
e) soci onorari.

Art. 4

Sono soci attivi coloro che svolgono un’attività tennistica nella società e che hanno pagato la quota sociale annuale.

Art. 5

Sono soci juniori coloro che svolgono un’attività tennistica fino e compreso l’anno nel quale hanno compiuto i 18 anni.

Art. 6

Sono soci studenti coloro che svolgono un’attività tennistica che va dal 18.esimo anno d’età fino alla fine degli studi superiori, dell’apprendistato e, in ogni caso, non oltre il 25.esimo anno d’età.

Art. 7

Sono soci contribuenti tutte le persone che, pur non svolgendo un’attività tennistica, danno alla società un volontario contributo annuale.

Art. 8

Sono soci onorari i benemeriti della società, che vengono nominati dall’assemblea su proposta del comitato.

ORGANI SOCIALI

Art. 9

Gli organi della società sono:

a) l’assemblea generale dei soci,

b) il comitato

c) i revisori dei conti.

L’ASSEMBLEA

Art. 10

Compongono l’assemblea tutti i soci della società e precisamente i soci attivi, juniori, studenti, contribuenti ed onorari.

L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria è convocata una volta all’anno, a scelta del comitato, entro la fine marzo.

Assemblee generali straordinarie possono essere convocate in ogni tempo dal comitato o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei soci.

Art. 11

Sono di competenza inalienabile dell’assemblea:

a) l’approvazione e la modifica dello statuto,

b) la nomina e la revoca del comitato e dei revisori,

c) l’approvazione dei conti annuali e lo scarico al comitato e ai revisori,

d) la fissazione delle contribuzioni sociali,

e) tutte le decisioni che il presente statuto o la legge non deferiscono ad un altro organo.

Art. 12

L’assemblea sia ordinaria, sia straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti ed è presieduta da un presidente scelto dall’assemblea.

Essa è convocata mediate avviso spedito ai soci almeno dieci giorni prima e contenente le trattande all’ordine del giorno.

Le decisioni dell’assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle contribuzioni sociali.

IL COMITATO

Art. 13

Il comitato è nominato annualmente in numero dispari dall’assemblea generale ed è composto da un numero minimo di 7 ad un massimo di 11 membri.

L’assemblea nomina il presidente fra i membri del comitato eletto.

Al comitato spetta la designazione del vicepresidente, del cassiere e del segretario.

Art. 14

Il comitato ha la facoltà di nominare nel suo seno o fuori una o più commissioni per compiti speciali.

Di questa o di queste commissioni deve far parte, come presidente, un membro del comitato.

Art. 15

Il comitato resta in carica un anno ed è rieleggibile; il comitato nominato dall’assemblea costitutiva durerà in carica per tre anni.

Art. 16

Il comitato è convocato ogni qualvolta il presidente lo riterrà opportuno, di regola una volta al mese, o su richiesta scritta e motivata di almeno 3 membri. Esso può  validamente deliberare a maggioranza e con la presenza di almeno 5 membri.

Art. 17

Il comitato dirige la società, prende le decisioni sugli affari correnti della medesima, emana i regolamenti e si occupa di tutta l’attività sportiva della società.

Art. 18

Il presidente rappresenta la società con firma abbinata al segretario o al cassiere.

Art. 19

Il comitato ha la facoltà di nominare una commissione tecnica.

I REVISORI DEI CONTI

Art. 20

I revisori dei conti sono 2. Essi controllano la gestione finanziaria della società e presentano all’assemblea il rapporto di revisione. I revisori restano in carica un anno e sono rieleggibili per un ulteriore anno.

AMMISSIONI

Art. 21

Il comitato delibera sulle domande di ammissione alla società. Nel caso in cui una domanda non fosse accolta, il comitato non è tenuto a comunicare le ragioni  all’interessato.

DIMISSIONI

Art. 22

Le dimissioni dalla società devono essere presentate per iscritto, entro il 30 novembre ed hanno effetto a partire dal 1. gennaio successivo.

I soci che non hanno dimissionato per iscritto, si ritengono confermati a tutti gli effetti.

Art. 23

I soci dimissionari perdono ogni diritto sul patrimonio societario.

ESPULSIONI

Art. 24

Per gravi motivi può essere decisa l’espulsione di un socio. Il comitato sospende il socio e ne decreta l’espulsione. Il socio può ricorrere all’assemblea.

Art. 25

I soci espulsi perdono ogni diritto sul patrimonio societario.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26

I conti si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27

L’importo delle quote sociali viene fissato dall’assemblea ordinaria, così come la tassa d’iscrizione al club per soci attivi.

SCIOGLIMENTO

Art. 28

Lo scioglimento della società può essere deciso dall’assemblea alla maggioranza dei 3/4 dei soci iscritti all’associazione.

Deciso lo scioglimento, verrà allestito un inventario ed il patrimonio sarà destinato secondo la decisione presa da un’ulteriore assemblea, convocata in data successiva dal comitato uscente, entro i 6 mesi dalla data della decisione di scioglimento.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 29

I presenti statuti, approvati dall’assemblea generale costitutiva del 10 novembre 1980 e modificati all’articolo 6 dell’assemblea ordinaria del 16 febbraio 1986 e all’articolo 13 dell’assemblea ordinaria del 2 aprile 1989 entrano immediatamente in vigore.

Per il Tennis Club Salorino

Il Presidente, La Segretaria
S. Tettamanti, L. Gianolli